Statuto dell'Ente
Art. 1 - ORIGINI
L'Ente Asilo Infantile “Principessa Cristina di Belgioioso” con sede in Locate di Triulzi, via Croce Rossa, 9, ebbe origine nel 1909. Fu fondato dagli eredi della Principessa Cristina di Belgioioso, e precisamente dal senatore Ludovico Trotti Bentivoglio.
Il riconoscimento di “Ente Morale” è avvenuto con Regio Decreto del 16 settembre 1909, pubblicato sulla G.Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1909. L'asilo infantile insediatosi nella parte vecchia si è poi trasferito all'interno della proprietà nell'attuale sede nel 1935.
Con delibera n.12647 del 11 settembre 1991 della Giunta Regionale della Lombardia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 18 novembre 1991 n. 47, l'Ente ottenne la depubblicizzazione ed il conseguente riconoscimento quale persona giuridica di diritto privato. E’ iscritto presso il Tribunale di Milano dal 27 novembre 1991 (Registro delle Persone Giuridiche Private n.1287/51/1287).
L'Ente possiede attualmente il seguente patrimonio immobiliare: edificio sito in Via Croce Rossa n.9, e relativa pertinenza distinta in Catasto Fabbricati di Locate Triulzi come seg
- Individuazione catastale: Fg. 7 - Mapp.li 107 Sub. 5 - 467 sub. 5
- Volume complessivo: mc. 3975 = superficie lorda di pavimento: mq. 1170
- Valore di stima: £ 1.200.000/mq x 1170 = £ 1.404.000.000=
- stabile utilizzato per l'attività dell'Ente: Possiede inoltre un altra unità immobiliare iscritta al Catasto Urbano con la partita n.3 - foglio 6 sub. da 1 a 9 - vani 17,5 - rendita 3.868.
Art. 2 - SCOPO
L'Ente, che non ha fini di lucro ed è di ispirazione cattolica ha lo scopo di accogliere nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, bambini di ambo i sessi in età prescolare, di provvedere alla loro educazione morale, intellettuale e fisica compatibilmente alla loro età e di gestire primariamente la scuola materna.
Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza.
Art. 3 - MEZZI
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Ente utilizzerà:
- le entrate patrimoniali;
- le rette degli utenti per i servizi erogati;
- le quote associative;
- gli eventuali contributi di Enti pubblici o privati;
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.
Art. 4 - GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- il Consiglio d’Amministrazione.
- il Presidente.
- l’Assemblea dei soci.
Art. 5 - IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE ATTRIBUZIONI E ADUNANZE
L'Ente è amministrato da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette membri:
- il Parroco pro tempore di Locate di Triulzi di diritto;
- n° 4 eletti dall'Assemblea dei soci;
- n° 1 nominato dall'Amministrazione Comunale di Locate di Triulzi.
- n° 1 Eredi del casato Trotti-Bentivoglio. Il diritto di membro del Consiglio è tra-smissibile agli eredi e successori a qualunque titolo, e quando questi fossero più di uno, verrà esercitato da uno di essi appositamente delegato dagli altri.
Tutti i componenti durano in carica 4 anni dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica con provvedimento e-messo dallo stesso Consiglio.
Il Presidente ne dà comunicazione all'organo da cui il consigliere decaduto era nominato o eletto perchè questo provveda alla sostituzione.
Il nuovo consigliere rimarrà in carica fino alla decadenza dell'intero Consiglio.
Le funzioni dei consiglieri sono gratuite.
Art. 6 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo direttivo dell'Ente esso in particolare:
- nomina il Presidente e il Segretario;
- determina la quota annuale per i soci;
- da esecuzione alle delibere dell'assemblea dei soci;
- predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre successivamente all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- provvede all'assunzione, licenziamento e sospensione del personale dipenden-te;
- delibera le convenzioni con Enti pubblici o privati;
- delibera contratti di locazione e forniture;
- delibera l'acquisto e l'alienazione di titoli, immobili, l'accettazione di donatori, eredità e legati;
- adotta le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Ente;
- elabora il Regolamento interno e quello relativo alla gestione della scuola materna stabilendo in particolare i criteri per l'ammissione degli alunni, le modalità e il termine per la presentazione delle domande di iscrizione, l'ammontare delle rette, il calendario e gli orari delle attività, le indicazioni circa la somministrazione della refezione.
Art. 7 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio d'Amministrazione è convocato con avviso contenente l'ordine del gior-no, la data e l'ora in cui si terrà l'adunanza, recapitato almeno cinque giorni prima di quello stabilito; in caso d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima.
La convocazione può avvenire ad opera del Presidente o su richiesta scritta di almeno due consiglieri.
Il Consiglio deve riunirsi almeno con cadenza bimestrale; è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.
Art. 8 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto; quest'ultima modalità sarà adottata ogni qualvolta si tratti di decisioni concernenti persone.
Gli astenuti concorrono a formare il numero legale. Le schede bianche o nulle si cal-colano nel numero dei votanti.
Di ogni adunanza dovrà essere redatto il verbale che dovrà essere sottoscritto dal Pre-sidente, dal Segretario e da tutti i consiglieri intervenuti e annotato nell'apposito libro sociale.
Art. 9 - RINNOVO DEL CONSIGLIO
Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio, il Presidente deve richiedere agli organismi interessati la designazione dei propri rappresentanti al fine di procedere al rinnovo del Consiglio.
Art. 10 - IL PRESIDENTE
Il Consiglio d'Amministrazione nella sua prima seduta, presieduta dal consigliere più anziano, elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa il Presidente.
Egli rappresenta l'Ente legalmente, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, vigila sulla corretta osservanza delle norme che regolano l'Ente e provvede all'esecuzione delle delibere di tali organi.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Ente sia nei confronti dei soci che di terzi.
Egli può delegare per iscritto parte delle sue funzioni ad un altro consigliere. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ed in mancanza di delega, le relative funzioni sono assunte dal consigliere più anziano di nomina, e in caso di contempo-ranea nomina, dal Consigliere più anziano di età.
Art. 11 - I SOCI
Possono diventare soci dell'Ente coloro che stimandone le finalità sono disposti ad incoraggiarne le attività con interventi di carattere economico.
Sono soci coloro che versano annualmente la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
I soci godono di tutti i diritti effettivi dell'Associazione, partecipano alle assemblee con diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali.
Chi intende diventare socio presenti domanda scritta al Consiglio di Amministrazio-ne, che, a voto segreto, l'accetterà o meno.
Il socio si impegna per almeno tre anni a pagare la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Per il recesso e l'esclusione di soci si applicano le disposizioni di cui all'art.24 del Codice Civile.
Art. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI: ATTRIBUZIONI E ADUNANZE
Alle Assemblee hanno diritto di intervenire tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea dei soci in sede ordinaria:
- discute e approva il bilancio consuntivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza;
- adotta i provvedimenti ritenuti utili al buon funzionamento dell'Ente;
In sede straordinaria:
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Ente;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua ap-provazione dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci.
Art. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea dei soci è convocata con avviso firmato dal Presidente, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo in cui avverrà la riunione, recapitato al-meno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In caso di urgenza sarà valida la convocazione consegnata entro le 24 ore dalla data stabilita.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio. Ciascun socio potrà ricevere una sola delega.
Art. 14 - VALIDITÀ' DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei soci.
Qualora, trascorsa un'ora da quella stabilita per l'adunanza, non si raggiunga il nu-mero legale, si provvederà alla seconda convocazione.
In seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ai sensi dell'art.21 del Codice Civile.
Art. 15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, ad esclusione delle modifiche statutarie e dell'estinzione dell'Ente, per le quali sono richieste le maggioranze di cui all'articolo 21 Codice Civile.
Le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto. Quest'ultima modalità sarà adottata ogni qualvolta si tratti di decisioni concernenti le persone.
Gli astenuti concorrono a formare il numero legale. Le schede bianche e quelle nulle rientrano nel numero dei votanti.
Di ogni Assemblea dovrà essere redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed annotato nell'apposito libro sociale.
Art. 16 - IL SEGRETARIO
Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Segretario. Egli assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio stesso, ne redige i verbali, tiene la contabilità ed i libri associativi, compila il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio d'Amministrazione , conserva tutti i documenti dell'Ente e riferisce in merito alla gestione economica dell'Ente stesso.
Al Segretario potrà essere corrisposto un compenso.
Art. 17 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso, il bilancio preventivo e consuntivo de-ve essere sottoposto a delibera assembleare.
Art. 18 - SCIOGLIMENTO-LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio è deliberata dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
In caso di scioglimento, l'Assemblea dei soci designerà uno o più liquidatori deter-minandone i poteri. Il patrimonio residuo dalla liquidazione di ogni passività, sarà devoluto ad Opere o Istituzioni socio-educative che operano in sintonia con i principi ispiratori dell'Ente.
Art. 19 - DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI
Nella scuola sono stati istituiti organi collegiali di partecipazione in analogia a quelli previsti dalla legislazione vigente.
Degli Organi Collegiali il Consiglio redigerà il Regolamento, precisando i modi di elezione, le competenze ed i tempi di riunione.
Art. 20
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in ma-teria di persone giuridiche private riconosciute.
F.TO CARLO CREMASCOLI PRESIDENTE DELL'ENTE
F.TO LILIA ROTTOLI NOTAIO IN MILANO

